Armellini: Così a Bruxelles ha vinto la vera consulenza

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Armellini: Così a Bruxelles ha vinto la vera consulenza

Fonte: PROMOTORE ITALIA; Agosto 2004

 

ARMELLINI: COSI’ A BRUXELLES HA VINTO LA VERA CONSULENZA

La nuova Direttiva Europea, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, ha regolato i soggetti che possono prestare il servizio di consulenza, individuando nelle persone fisiche e giuridiche autorizzate (imprese di investimento) le uniche figure per le quali sarà possibile esercitare tale attivita’, tanto richiesta ed utilizzata daglòi investitori europei.

 

Da un’attenta anlisi del testo della 2004/39/CE risulta evidente quale sarà l’impatto negli Stati dell’Unione di questa nuova ed importante evoluzione legislativa che, nel nostro Paese, per certi versi rivoluziona le dinamiche del mercato finanziario e tutela finalmente il risparmiatore, oggi ostaggio di un sistema in cui spesso la vendita di prodotti finanziari poco trasparenti viene mascherata da consulenza.

 

Ci saranno, quindi, due categorie di operatori:



    • soggetti senza conflitti di interesse (non coinvolti nel processo di vendita), che possono essere sia singoli professionisti, sia studi associati che società di consulenza;

 

    • soggetti in conflitto di interesse (vendita di prodotti) che sono le banche e le SIM, che dovranno comunicare chiaramnte e per iscritto ogni conflitto di interesse.



Circa i requisiti richiesti per poter essere autorizzati ad esercitare la consulenza priva di conflitti di interesse, la Direttiva non richiede nessuna patrimonializzazione per tutti coloro che sottoscrivano un’assicurazione di responsabilità civile professionale il cui premio è estremamente basso, dato il rischio limitato per l’investitore. Infatti, avvalendosi di un consulente “fee only”, il risparmiatore effettua comunque gli investimenti tramite un intermediario autorizzato (banca e SIM), con tutte le tutele, cui sono assoggettati gli intermediari. Inoltre, è da sottolineare che non avviene alcun passaggio di denaro tra il consulente ed il cliente.

 

Qual è invece il ruolo riservato ai professionisti italiani della vendita di prodotti finanziari nell’attuale contesto europeo?

 

Non vi sono cambiamenti rispetto all’attuale situazione: il promotore finanziario continuerà ad essere monomandatario e potrà essere utilizzato anche per vendere servizi di consulenza con conflitto di interessi. te, infatti, non c’è alcun rapporto tra il promotore ed il cliente.

 

Il mandato, verrà stipulato tra l’intermediario ed il cliente ed il promotore non sarà autorizzato a consegnare al cliente documenti che siano elaborati dalla società.

 

L’intermediario potrà infine avvalersi di proprie strutture per interloquire direttamente con il cliente, sostituendo eventualmente l’agente qualora lo ritenesse opportuno. Già un numero consistente di promotori finanziari lungimiranti ha scelto l’indipendenza, creando studi associati o società di consulenza prive di conflitti di interesse. Molti altri si stanno attrezzando per cogliere in anticipo questa opportunità e costruirsi un reale vantaggio competitivo tramite l’aquisizione di competenze e Know how indispensabili per l’attività, già sviluppate negli USA, dove la professione esiste da oltre 30 anni.


 

                                                                                                                                                                                                               di Cesare Armellini