L’analisi / Cosa cambia tra gli indipendenti
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Consulenti? Solo Autorizzati
Viene disciplinata la figura del libero professionista che non opera in conflitto d’interessi
Nell’attule scenario finanziario italiano i risparmiatori vengono “consigliati” nelle proprie scelte di investimento da numerosi operatori che si propongono quali soggetti qualificati a soddisfare i loro bisogni. I risparmiatori, grazie alla nuova Direttiva che ha regolato i soggetti che possono prestare la consulenza, potranno ora individuare le varie figure che di volta si relazionano con loro.
Infatti, solo le persone fisiche o giuridiche autorizzate (imprese di investimento) potranno erogare il servizio di consulenza. Si delineano così due macrocategorie. La prima: soggetti che operano senza conflitti di interesse, in quanto non coinvolti nel processo di vendita dei prodotti, che possono essere sia persone fisiche (singoli professionisti o studi associati) che giuridiche (società di consulenza finanziaria). La seconda: soggetti che operano in conflittodi interesse (collocamento di prodotti) che sono le banche e le Sim, che avranno la possibilità di avvalersi di agenti per promuovere il loro servizio di consulenza.
Dove si colloca il promotore finanziario italiano nel nuovo scenario legislativo comunitario? All’art. 4 comma 25 del testo, che salvaguardia il monomandato, è regolata tale figura che può procurare clienti, ricevere ordini e trasmetterli, collocare strumenti finanziari e prestare consulenza rispetto agli strumenti e servizi finanziari proposti da banche e Sim. Gli agenti (tied agent) dovranno comunicare immediatamente a qualsiasi cliente in che veste operano e quale impresa rappresentano. Banche e Sim dovranno, inoltre, controllare le attività esercitate dai loro agenti e gli Stati membri potranno inasprire o aggiungere altri requisiti fissati dalla presente direttiva in merito agli agenti stessi.
Con l’istituzionalizzazione della figura del consulente privo di conflitti di interesse e degli agenti di cui le Banche e Sim potranno avvalersi, viene meno il rischio per gli investitori di non riconoscere l’interlocutore che essi ritengono adatto per i loro investimenti. Gli operatori senza conflitti di interesse, infatti, saranno riconosciuti ed autorizzati (art. 6 comma 3) dagli Stati membri in base ai requisiti vincolanti stabiliti dalla Direttiva e tale autorizzazione sarà valida per tutta la Comunità, consentendo l’erogazione della consulenza in tutti gli Stati membri.
E’ da notare che, già in fase di discussione della Direttiva, la Commissione Europea ha individuato nella consulenza pura un basso rischio per gli investitori dato che in ogni caso questi ultimi, assistiti dal consulente, effettuano comunque gli investimenti tramite un intermediario autorizzato (banca e Sim) senza nessun passaggio di denaro tra cliente e consulente.
Una volta costatato che l’unico rischio per l’investitore può derivare dal mancato rispetto dell’obbligo di agire con la dovuta diligenza, la Direttiva ha previsto la sottoscrizione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale (art. 67 comma 4 bis) che assicuri una copertura di almeno un milione di euro per ciascuna richiesta di indennizzo e di 1,5 milioni di euro all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo, sempre che non sia già presente un capitale iniziale minimo (in caso di persona giuridica) che ridurrebbe di conseguenza l’importo del massimale (ad esempio, con un capitale di 50mila non è richiesta la Rc).
Si fa presente che il premio annuo di una polizza Rc professionale che copra tale rischio si aggira intorno ai 2mila euro
In merito alla professionalità e alla preparazione della figura del financial adviser/financial planner europeo e nell’ottica dell’istituzione di un albo unico a livello comunitario, uno degli elementi che acquisirà grande valore saranno le certificazioni di vario livello rilasciate da enti o fondazioni di comprovata serietà che sono già presenti in Italia da alcuni anni. Per i promotori finanziari italiani si apre finalmente la possibilità di poter scegliere se rimanere agente o diventare un libero professionista e avere quindi il pieno controllo della clientela, guadagni in funzione della propria professionalità, collaborazioni e partnership con altri professionisti: il percorso è ormai definito, gli operatori che hanno a cuore il tema della consulenza possono adesso cogliere questa importante opportunità.
Cesare Armellini, Presidente Consultique