Mia figlia lavora da un anno, con contratto a tempo indeterminato, presso un’azienda del settore chimico che ha meno di 49 dipendenti, che non ha aderito al Fonchim, ne’ ha stipulato adesione collettiva con nessun fondo pensione aperto: pertanto il suo Tfr rimane purtroppo in azienda e ciò non le permetterà di avere una pensione integrativa. Non volendo mia figlia aderire ad un fondo aperto di sua scelta vi pongo diversi quesiti: 1) può chiedere al suo datore di lavoro di destinare il suo Tfr a Fondinps o 2) può iscriversi lei comunicando alla sua azienda l'avvenuta adesione al Fondinps? 3) Il datore di lavoro, di fronte ad una delle due possibilità, può negare di far confluire il Tfr a Fondinps, visto che la legge gli consente di trattenerlo in azienda (visto che ha 41 dipendenti)? 4) Se mia figlia, oltre il suo Tfr, versa anche un contributo mensile del suo stipendio l ’azienda è obbligata ad effettuare il bonifico all'Inps e a versare un contributo anch’essa ? Nel caso tutto ciò non sia possibile, mia figlia sarebbe “costretta” ad aderire ad un fondo aperto di sua scelta facendovi confluire il suo Tfr. 5) Il datore di lavoro potrebbe negarle questa possibilità?
G.O.
(via e-mail)
risponde Federica Pezzatti
f.pezzatti@ilsole24ore.com
La sua lettera fa capire molte cose su come in Italia ci siano le buone intenzioni per agevolare l’accesso alla previdenza complementare, ma come tale intento si svilisca di fronte ad atteggiamenti poco lungimiranti di alcuni datori di lavoro che, forse anche per necessità, utilizzano il Tfr dei propri dipendenti come forma di autofinanziamento. Fatta questa premessa, poiché la situazione di sua figlia potrebbe essere comune a molti giovani lavoratori che operano in Pmi, molto diffuse in Italia, mi è parso giusto analizzare il suo caso chiedendo un parere a esperti del settore. «Preliminarmente è corretto precisare che l’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) del settore chimico comporta l’accettazione da parte del datore di lavoro di tutto il contratto collettivo ivi inclusa la parte relativa alla copertura previdenziale integrativa - spiega Paolo Pellegrini di Mefop -. Conseguentemente è possibile aderire a Fonchimsin da subito, usufruendo del contributo datoriale stabilito nel Ccnl. Il datore di lavoro non può opporsi. In alternativa è possibile scegliere di destinare il Tfr maturando a qualsias ifondo aperto o Pip. Non è possibile invece aderire a Fondinps, cui si accede esclusivamente per effetto del tacito conferimento del Tfr al termine del semestre di scelta e sempre che non ci sia un fondo pensione collettivo di riferimento». I lavoratori del settore privato possono infatti decidere se trasferire il Tfr maturando alle tre diverse forme di previdenza complementari: fondi pensione chiusi (o negoziali), fondi pensione aperti, contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche (Pip).
«Chi lascia il Tfr in azienda può cambiare idea in ogni momento e trasferirlo ai fondi, ma la mancata scelta entro sei mesi dall'assunzione vale come via libera al conferimento del Tfr alla forma prevista dai contratti collettivi, a meno che ci sia un diverso accordo aziendale» precisa anche Giuseppe Romano, consulente indipendente di Consultique. Se esistono più forme complementari “scelte” dall’azienda, il Tfr verrà trasferito a quella con il maggior numero di lavoratori. Se non si possono applicare queste modalità, il Tfr finirà alla forma pensionistica complementare istituita presso l’Inps». L’adesione a Fondinps è per quei lavoratori dipendenti che, entro sei mesi dalla data di prima assunzione, non esprimono alcuna volontà sulla destinazione del loro Tfr maturando e che risultano sprovvisti di una forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o da un accordo aziendale. Il conferimento del Tfr alle forme pensionistiche complementari determina l’adesione alle stesse, ma l’adesione tramite conferimento tacito o esplicito del Tfr non comporta l’obbligo di contribuire al finanziamento della posizione previdenziale (sia da parte del lavoratore che dell’azienda).
«In sostanza, se il lavoratore decide di versare soltanto il Tfr, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo datoriale aggiuntivo - spiega Romano -. Se il lavoratore decide di versare al fondo di categoria, oltre al Tfr, anche una propria contribuzione allora in questo caso il datore di lavoro è tenuto a versare anche il suo contributo datoriale».
Per maggiori informazioni
Giuseppe Romano
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