Estinzioni anticipate, più tutele dalla UE sui prestiti
Dalla cessione del quinto al mutuo: ecco tutti gli importi che potrebbero essere resi dopo la sentenza della Ue
Cosa comporterà in concreto per le famiglie italiane la sentenza emessa l’11 settembre scorso dalla Corte di Giustizia Europea sul rimborso dei costi a loro dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento? Plus24 con l’aiuto di casi reali analizzati dall’Ufficio Studi di Consultique prova a far percepire gli effetti della sentenza con la quantificazione, in euro, del rimborso aggiuntivo che il consumatore che estingue un debito potrebbe ottenere secondo i criteri previsti dalla Corte Ue. Dall’analisi delle estinzioni anticipate di un mutuo fondiario, di un prestito personale e di un finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, emergono le voci che già oggi vengono considerate per determinare le somme che il cliente deve restituire alla banca (il cosiddetto costo di estinzione anticipata) quando decide di chiudere il finanziamento prima della prevista scadenza. Alla somma delle rate ancora da pagare, e quindi da rimborsare all’atto dell’estinzione, già oggi vengono infatti sottratti gli oneri “recurring”, ovvero che maturano nel corso del rapporto come gli interessi ancora non maturati e la quota del premio non goduto di polizze assicurative legate al finanziamento. Se consideriamo, invece, la sentenza della Corte Ue, il consumatore avrà diritto a una riduzione non solo degli oneri recurring legati alla durata del finanziamento, ma anche delle spese cosiddette up–front, costituite dagli esborsi pagati nella fase iniziale di concessione del finanziamento, sempre in proporzione del periodo intercorrente tra la data dell’estinzione e la scadenza prevista (pro rata temporis): dalle spese di perizia ai costi di istruttoria, a tutti gli oneri di gestione della pratica e, soprattutto, le commissioni pagate all’eventuale intermediario del credito. «Tutte voci - spiega Daniele Duca, analista di Consultique - che per quota parte potrebbero essere restituite con l’applicazione tout court del principio sancito dalla Corte Ue. E se le altre voci di gestione della pratica possono determinare il rimborso di cifre “simboliche” di poche centinaia di euro, le commissioni di intermediazione, invece, possono comportare la restituzione di cifre rilevanti, soprattutto in relazione delle più modeste cifre che vengono erogate con il credito al consumo e con la cessione del quinto, rispetto ai più consistenti importi dei mutui fondiari».
Con la sentenza della Corte Ue entrano quindi in gioco tutti i costi posti a carico del consumatore e in caso di estinzione anticipata del finanziamento l’istituto che ha elargito il prestito (banca o società finanziaria) è tenuto alla restituzione del compenso percepito - e fatturato - anche “per conto terzi”. Sull’istituto erogante potrebbe quindi scattare - anche con effetto retroattivo - l’obbligo restitutorio anche per le somme percepite a monte da un terzo, come i costi di intermediazione creditizia. Gli intermediari del credito possono lavorare in convenzione ed essere legati con un contratto all’istituto erogante il finanziamento, ma ci sono anche i mediatori che fanno attività di brokeraggio e agiscono in modo indipendente per scegliere la banca con il finanziamento più conveniente per il cliente. Anche in quest’ultimo caso l’intermediario ha l’obbligo di comunicare alla banca la commissione d’intermediazione incassata direttamente dal cliente per farla computare nel Taeg del finanziamento. Ma solo a questi fini. In questo caso le banche non dovrebbero essere chiamate a rimborsare somme mai incassate e girate all’intermediario. Nel caso concreto del credito al consumo esposto nella grafica a lato, il premio pagato per le polizze obbligatorie non viene esplicitato perché la società finanziaria ha inglobato il costo dell’assicurazione nel tasso di interesse. In questo caso il consumatore non ha un esborso iniziale, ma pagherà il premio maggiorato all’interno delle rate. Un dettaglio, comunque, che non incide sui rimborsi “aggiuntivi” che potrebbe generare la sentenza della Corte Ue. Per le polizze legate ai finanziamenti poco cambia. «In particolare - aggiunge Duca - in relazione alla delibera 145/2018 di Banca d’Italia sulla trasparenza dei contratti di cessione del quinto, ad oggi le società finanziarie preferiscono non seguire la prassi consigliata dall’authority di applicare schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (Tan) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, per mantenere nei contratti un Tan contenuto rispetto al Taeg effettivo dell’operazione». In tutti i casi la pro-rata temporis dovrebbe essere calcolato senza tener conto del valore del denaro nel tempo, ma non è detto. Interpretazioni diverse, sono sempre dietro l’angolo.
Cosa comporterà in concreto per le famiglie italiane la sentenza emessa l’11 settembre scorso dalla Corte di Giustizia Europea sul rimborso dei costi a loro dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento? Plus24 con l’aiuto di casi reali analizzati dall’Ufficio Studi di Consultique prova a far percepire gli effetti della sentenza con la quantificazione, in euro, del rimborso aggiuntivo che il consumatore che estingue un debito potrebbe ottenere secondo i criteri previsti dalla Corte Ue. Dall’analisi delle estinzioni anticipate di un mutuo fondiario, di un prestito personale e di un finanziamento dietro cessione del quinto dello stipendio o della pensione, emergono le voci che già oggi vengono considerate per determinare le somme che il cliente deve restituire alla banca (il cosiddetto costo di estinzione anticipata) quando decide di chiudere il finanziamento prima della prevista scadenza. Alla somma delle rate ancora da pagare, e quindi da rimborsare all’atto dell’estinzione, già oggi vengono infatti sottratti gli oneri “recurring”, ovvero che maturano nel corso del rapporto come gli interessi ancora non maturati e la quota del premio non goduto di polizze assicurative legate al finanziamento. Se consideriamo, invece, la sentenza della Corte Ue, il consumatore avrà diritto a una riduzione non solo degli oneri recurring legati alla durata del finanziamento, ma anche delle spese cosiddette up–front, costituite dagli esborsi pagati nella fase iniziale di concessione del finanziamento, sempre in proporzione del periodo intercorrente tra la data dell’estinzione e la scadenza prevista (pro rata temporis): dalle spese di perizia ai costi di istruttoria, a tutti gli oneri di gestione della pratica e, soprattutto, le commissioni pagate all’eventuale intermediario del credito. «Tutte voci - spiega Daniele Duca, analista di Consultique - che per quota parte potrebbero essere restituite con l’applicazione tout court del principio sancito dalla Corte Ue. E se le altre voci di gestione della pratica possono determinare il rimborso di cifre “simboliche” di poche centinaia di euro, le commissioni di intermediazione, invece, possono comportare la restituzione di cifre rilevanti, soprattutto in relazione delle più modeste cifre che vengono erogate con il credito al consumo e con la cessione del quinto, rispetto ai più consistenti importi dei mutui fondiari».
Con la sentenza della Corte Ue entrano quindi in gioco tutti i costi posti a carico del consumatore e in caso di estinzione anticipata del finanziamento l’istituto che ha elargito il prestito (banca o società finanziaria) è tenuto alla restituzione del compenso percepito - e fatturato - anche “per conto terzi”. Sull’istituto erogante potrebbe quindi scattare - anche con effetto retroattivo - l’obbligo restitutorio anche per le somme percepite a monte da un terzo, come i costi di intermediazione creditizia. Gli intermediari del credito possono lavorare in convenzione ed essere legati con un contratto all’istituto erogante il finanziamento, ma ci sono anche i mediatori che fanno attività di brokeraggio e agiscono in modo indipendente per scegliere la banca con il finanziamento più conveniente per il cliente. Anche in quest’ultimo caso l’intermediario ha l’obbligo di comunicare alla banca la commissione d’intermediazione incassata direttamente dal cliente per farla computare nel Taeg del finanziamento. Ma solo a questi fini. In questo caso le banche non dovrebbero essere chiamate a rimborsare somme mai incassate e girate all’intermediario. Nel caso concreto del credito al consumo esposto nella grafica a lato, il premio pagato per le polizze obbligatorie non viene esplicitato perché la società finanziaria ha inglobato il costo dell’assicurazione nel tasso di interesse. In questo caso il consumatore non ha un esborso iniziale, ma pagherà il premio maggiorato all’interno delle rate. Un dettaglio, comunque, che non incide sui rimborsi “aggiuntivi” che potrebbe generare la sentenza della Corte Ue. Per le polizze legate ai finanziamenti poco cambia. «In particolare - aggiunge Duca - in relazione alla delibera 145/2018 di Banca d’Italia sulla trasparenza dei contratti di cessione del quinto, ad oggi le società finanziarie preferiscono non seguire la prassi consigliata dall’authority di applicare schemi tariffari che incorporano nel tasso annuo nominale (Tan) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, per mantenere nei contratti un Tan contenuto rispetto al Taeg effettivo dell’operazione». In tutti i casi la pro-rata temporis dovrebbe essere calcolato senza tener conto del valore del denaro nel tempo, ma non è detto. Interpretazioni diverse, sono sempre dietro l’angolo.