Dallo scorso anno sono stato assunto in una ditta con copertura di un fondo sanitario e volevo sapere se posso dedurre le spese dalla dichiarazione dei redditi.
Il fondo sanitario è lo strumento di welfare integrativo nato per garantire ai cittadini un’adeguata e tempestiva copertura sanitaria, soprattutto durante gli anni dell’età lavorativa.
«I fondi sanitari si pongono l’obiettivo di dare risposte concrete alle aspettative e ai bisogni dei lavoratori offrendo prestazioni sanitarie sostitutive o integrative al Servizio Sanitario Nazionale – spiegano a Consultique –. Essi offrono prestazioni integrative (ad esempio: cure odontoiatriche, cure termali) e sostitutive (ad esempio: copertura di tutti interventi realizzati in strutture private; visite private specialistiche e intramoenia)».
I contributi versati, fino a un massimo di 3.615,20 € ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono deducibili dal reddito complessivo.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a (vedi anche Risoluzione 107/E 3 dicembre 2014). Le spese rimborsate al lavoratore dall’ente o cassa, non sono detraibili. Le spese non rimborsate dall’ente o cassa sono detraibili nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro.
L’aderente potrà, inoltre, portare in detrazione la quota parte delle spese sanitarie rimasta a proprio carico (non comprese nei fondi sanitari).
La deducibilità non è riconosciuta nell’ipotesi in cui i predetti contributi siano versati in favore di familiari non fiscalmente a carico.
Il fondo sanitario è lo strumento di welfare integrativo nato per garantire ai cittadini un’adeguata e tempestiva copertura sanitaria, soprattutto durante gli anni dell’età lavorativa.
«I fondi sanitari si pongono l’obiettivo di dare risposte concrete alle aspettative e ai bisogni dei lavoratori offrendo prestazioni sanitarie sostitutive o integrative al Servizio Sanitario Nazionale – spiegano a Consultique –. Essi offrono prestazioni integrative (ad esempio: cure odontoiatriche, cure termali) e sostitutive (ad esempio: copertura di tutti interventi realizzati in strutture private; visite private specialistiche e intramoenia)».
I contributi versati, fino a un massimo di 3.615,20 € ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono deducibili dal reddito complessivo.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera a (vedi anche Risoluzione 107/E 3 dicembre 2014). Le spese rimborsate al lavoratore dall’ente o cassa, non sono detraibili. Le spese non rimborsate dall’ente o cassa sono detraibili nella misura del 19% per la parte eccedente 129,11 euro.
L’aderente potrà, inoltre, portare in detrazione la quota parte delle spese sanitarie rimasta a proprio carico (non comprese nei fondi sanitari).
La deducibilità non è riconosciuta nell’ipotesi in cui i predetti contributi siano versati in favore di familiari non fiscalmente a carico.