I vantaggi dell'Unico per i "redditi diversi"

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I vantaggi dell'Unico per i "redditi diversi"

Fonte: Il Sole 24 Ore; 17/07/2004
I vantaggi dell’Unico per i “redditi diversi”.   
 

I redditi di capitale sono tassati con un’unica modalità senza possibilità per il percipiente di poter operare alcun tipo di scelta ovvero di opzione.

I redditi diversi, invece, sono determinati in modo differente a seconda del regime fiscale scelto. In via ordinaria la modalità di tassazione è quella in dichiarazione dei redditi, nel senso che i redditi diversi (le plusvalenze) sono percepite al lordo di imposte e sono riportati dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi. Questo sistema di tassazione ha, indubbiamente, il vantaggio di poter operare la compensazione con le minusvalenze subite nel corso dell’intero periodo d’imposta a prescindere dalla cronologia con cui esse si sono verificate. Inoltre, esiste un vantaggio di natura finanziaria, nel senso che il versamento della relativa imposta è posticipato a giugno dell’anno successivo a quello in cui i proventi sono stati percepiti.

Al contrario, esiste lo svantaggio di dover effettuare in proprio tutti i calcoli necessari per individuare i redditi diversi da sottoporre a tassazione, che per alcune tipologie di strumenti finanziari potrebbe rivelarsi impresa non agevole. Ad esempio, la necessità di tenere una memoria storica dei costi di acquisto dei titoli e dei relativi oneri accessori, la determinazione del costo con il metodo “lifo” e il calcolo del ricavo conseguito al netto dei proventi costituenti reddito di capitale (già tassati in via autonoma), oltre alla perdita dell’anonimato nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
 
strumento finanziario interessi/dividendi plusvalenze
     
obbligazioni m/l termine 12,50% 12,50%
obbligazioni b/t e società non quotate 27% 12,50%
azioni non "qualificate" 12,50% 12,50%
azioni "qualificate" Unico Unico
pronti contro termine - titolo tassato al 12,50% 12,50% ---
pronti contro termine - titolo tassato al 27% 27% ---
depositi a risparmio 27% ---
certificati di deposito 27% 12,50%
contratti derivati --- 12,50%
gestioni patrimoniali individuali 12,50% ---
quote di OICVM italiani 12,50% 12,50%
quote di OICVM conformi UE 12,50% ---
quote di OICVM esteri Unico ---
reddito da Fondi pensione 11% ---
strumenti atipici 27% 12,50%
altri redditi Unico 12,50%
 

Qualora il contribuente detenga un rapporto di custodia ed amministrazione con uno o più intermediari abilitati, potrà esercitare l’opzione per il “regime amministrato” per gli strumenti finanziari immessi nel relativo dossier. L’esercizio dell’opzione pone a carico dello stesso intermediario tutte le incombenze di determinazione della base imponibile, di calcolo e versamento dell’imposta che nel regime dichiarativo sono esclusive del percettore.
 

Esistono però delle differenze spesse volte non trascurabili, tra le quali:

  1. la compensazione delle plusvalenze con le minusvalenze opera con una cronologia giornaliera, pertanto la compensazione stessa avviene solo in presenza di plusvalenze percepite nello stesso giorno o in giorni successivi;
  2. il costo viene determinato come media ponderata; 
  3. la liquidazione dell’imposta è puntuale sulle operazioni della stessa giornata; 
  4. la compensazione tra plusvalenze e minusvalenze può avvenire solo con riferimento alla posizione fiscale a livello di ciascuna banca presso cui sono accesi i dossier; 
  5. si mantiene l’anonimato nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.

In ultimo, qualora il contribuente accenda con un intermediario abilitato un contratto di gestione patrimoniale individuale, potrà esercitare l’opzione per il regime gestito. Ciò, oltre a comportare l’onere a carico dell’intermediario di tutti gli adempimenti di determinazione dell’imponibile e di calcolo e versamento dell’imposta, fa usufruire di alcuni vantaggi, voluti dal legislatore, rispetto ai due regimi già citati. Il beneficio più evidente è rappresentato dalla circostanza che nel regime gestito tutti i proventi, tranne quelli oggetto di tassazione alla fonte, sono percepiti al lordo di imposta e concorrono a formare un’unica base imponibile assoggettata a tassazione solo a fine anno ovvero alla chiusura del rapporto. Pertanto, viene meno la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi, poiché entrambi costituiscono il risultato della gestione oggetto di tassazione, con la evidente conseguenza di poter compensare i redditi di capitale (sempre positivi) con i redditi diversi (positivi e negativi). Inoltre, anche gli interessi maturati sul conto corrente collegato alla gestione sono assoggettati alla medesima imposta nella misura del 12,50%, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5% dell’attivo medio gestito.

E’ da specificare che tra i proventi che non rientrano nel risultato della gestione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 12,50%, poiché già assoggettati a tassazione, rientrano quelli derivanti dal riscatto delle quote di O.I.C.V.M. italiani, a meno che gli stessi non siano stati oggetto di negoziazione di mercato ed abbiano prodotto una plusvalenza o minusvalenza rispetto ai valori dichiarati dalla società di gestione del risparmio.

In ultimo, sull’argomento, si fa presente che le eventuali minusvalenze subite, sempre sulle quote di O.I.C.V.M. italiani, non sono deducibili dal risultato della gestione poiché il beneficio fiscale costituito dall’abbattimento dei proventi futuri è di pertinenza dello stesso Fondo Comune e viene già conteggiato nella determinazione periodica del valore della quota pubblicato dalle società di gestione.



Giuseppe Romano
Direttore ufficio Studi Consultique

 
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