Mainò (Nafop): Solo noi abbiamo i requisiti di indipendenza sia ‘oggettiva’ sia ‘soggettiva’.
MAINÒ (NAFOP): «SOLO NOI ABBIAMO I REQUISITI DI INDIPENDENZA SIA ‘OGGETTIVA’ SIA ‘SOGGETTIVA’»
MiFID 2 ha cercato di introdurre, “senza alcun successo in Italia”, la consulenza ‘su base indipendente’: “La quasi totalità del mercato ha evitato questo approccio sposando il modello non indipendente”
Nota che Luca Mainò*, vicepresidente AssoSCF e membro del consiglio direttivo Nafop, ha inviato alla redazione di FocusRisparmio in seguito alla pubblicazione dell’articolo Conte (Anasf) alla Camera rivendica la centralità dei consulenti finanziari.
L’istituzionalizzazione dei consulenti finanziari slegati dal sistema distributivo delle banche e delle reti, che non vendono prodotti e sono remunerati esclusivamente a parcella dai clienti, sta permettendo la diffusione presso il grande pubblico dell’approccio “FeeOnly” che ha basi giuridiche e sostanziali nel requisito di indipendenza “soggettiva”. All’interno del nuovo organismo, solo le società Scf e i consulenti “autonomi” devono possedere questo requisito, senza il quale non potrebbero nemmeno iscriversi all’Albo; naturalmente, se dovessero perdere l’indipendenza successivamente all’iscrizione verrebbero radiati e non potrebbero più operare, a meno di non passare nella sezione dei consulenti “non indipendenti” con mandato, remunerati da banche e Sim. Da ciò deriva la nostra storica denominazione di “indipendenti”. A questo proposito è opportuno che le Autorità di vigilanza intervengano duramente nei confronti di quei soggetti che si dichiarano indipendenti ma che non possiedono tale requisito. AssoSCF e Nafop, hanno sempre sostenuto l’importanza dell’indipendenza del soggetto che presta il servizio e della prevenzione di tutti i possibili conflitti di interesse nel rapporto con la clientela. La direttiva Mifid 2 ha cercato di introdurre la consulenza “su BASE indipendente” per consentire alle banche di poter prestare un servizio che potesse assomigliare alla consulenza indipendente, ma senza alcun successo nel nostro Paese. Infatti, nonostante sia stato previsto solo un requisito di indipendenza “light” (indipendenza “oggettiva”) che impone l’obbligo di restituire al cliente gli inducements percepiti da terzi, la quasi totalità del mercato ha evitato questo approccio sposando invece il modello “NON indipendente”. Pertanto, ad oggi in buona sostanza l’unico modo per un investitore di poter accedere alla consulenza indipendente sia dal punto di vista “oggettivo” che “soggettivo” (art. 5 DM 206/2008 e art. 3 DM 66/2012) è quello di avvalersi di consulenti e SCF autorizzati a prestare unicamente il servizio di consulenza e non altri servizi di investimento, individuabili nelle due sezioni dell’Albo loro dedicate, gli “autonomi” e le SCF. Il nostro impegno è oggi focalizzato sull’educazione finanziaria, attraverso la quale investitori e famiglie possano acquisire maggiore consapevolezza del proprio potere contrattuale e imparino a riconoscere i propri interlocutori e i rispettivi ruoli.