
Sabato 19 aprile - Plus 24, p.9
Previdenza complementare
Premetto che attualmente sono già in pensione, ma conservo comunque la posizione attiva (dal 1998) nel fondo pensionistico di categoria (Cometa). Nel caso di riscatto, sotto forma di capitale oppure come rendita mensile vitalizia, vorrei sapere se le somme percepite, con queste due possibilità di liquidazione, dovranno essere inserite (modello Cu) nel 730 e se faranno quindi cumulo, ai fini Irpef, con altri redditi dichiarati. Nel caso di rendita vitalizia, la quota liquidata periodicamente è variabile e segue l’andamento del fondo di riferimento, in positivo o negativo?
«La rendita vitalizia erogata da un fondo pensione generalmente non deve essere inclusa nella dichiarazione dei redditi (modello 730), poiché le tasse sono trattenute direttamente dal fondo pensione come sostituto d’imposta – spiegano da Consultique, che risponde al quesito.
Tuttavia, è importante conservare la Certificazione Unica (Cu) rilasciata dal fondo per eventuali controlli fiscali». Sia il capitale sia la rendita erogata riferita ai contributi versati a partire dal 1° gennaio 2007 non fanno cumulo, ai fini irpef, con altri redditi dichiarati. La quota parte di capitale e rendita proveniente da versamenti effettuati fino al 31 dicembre 2006 possono invece essere soggetti a tassazione con le aliquote ordinarie Irpef e quindi cumulabili con altri redditi dichiarati.
Per il montante a partire dal 1° gennaio 2007, sia per i redditi liquidati in forma di capitale che per i redditi liquidati in forma di rendita è previsto un unico regime di tassazione. «La normativa prevede che sia la parte corrispondente ai contributi non dedotti (che non hanno goduto della deducibilità in fase di accumulo) sia i rendimenti finanziari conseguiti dalle gestioni previdenziali già sottoposti annualmente ad un’imposta sostitutiva dell’20% (12,5% per i titoli di stato white list) , non sono sottoposti a tassazione in sede di erogazione - continuano da Consultique –. La rendita o il capitale sono soggetti a una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota che parte dal 15% e può ridursi fino al 9% ma calcolati al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari già tassati».
Ogni fondo pensione ha un accordo con una compagnia di assicurazione che acquisisce il capitale ed eroga la rendita. Quest’ultima si determina applicando il coefficiente di conversione in rendita al montante maturato oggetto di trasformazione. Il coefficiente varia in funzione di un insieme di parametri quali l’età, la tipologia di rendita da erogare, la cadenza dell’erogazione, la presenza o meno di un tasso tecnico. Una volta fissato il valore di erogazione questa si rivaluterà nel tempo in base ai rendimenti della gestione separata di ramo I collegata.