Sabato 13 gennaio - Plus 24, p.10
LA LETTERA.
Sono vedova, madre di tre figli. Ho 65 anni, con 20 anni di contributi previdenziali e da alcuni anni ho smesso di lavorare per motivi familiari. In base alla vigente normativa maturerò il diritto alla pensione di vecchiaia a 67 anni.
Da circa tre anni ho aderito alla previdenza complementare effettuando dei versamenti a una forma pensionistica individuale.
Mi è chiaro che anche dopo aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, potrò decidere di non riscattare la posizione individuale maturata e potrò continuare a operare i versamenti.
Mi è chiaro che in caso di decesso prima del diritto alla pensione di vecchiaia, il capitale maturato andrebbe ai beneficiari da me designati (Articolo 14, comma 3, del Decreto lgs. 252/2005).
Non mi è chiaro invece cosa accadrebbe al capitale maturato, in caso di mio decesso successivo alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia senza aver esercitato il diritto alla prestazione pensionistica complementare.
Il dubbio sorge in quanto leggendo il succitato Articolo 14, comma 3 sembrerebbe che i beneficiari (o gli eredi) possano riscattare la posizione individuale del defunto solo se il decesso avvenga prima della maturazione del diritto alla pensione. Mentre leggendo i regolamenti di alcuni fondi di previdenza complementare sembrerebbe che i beneficiari possano riscattare la posizione individuale del defunto anche se il decesso sia avvenuto successivamente alla maturazione del diritto alla pensione, purché il defunto non abbia esercitato il diritto alla prestazione pensionistica quando ancora in vita.
Nella previdenza complementare, il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione.
La prestazione potrà essere erogata in forma di rendita o in forma di capitale.
Si ha la facoltà di ricevere il 100% in forma di capitale se convertendo il 70% del montante finale in rendita si ottiene una rendita annua inferiore al 50% dell’assegno sociale, diversamente c’è la possibilità di ricevere in forma di capitale solo il 50%. Indicativamente per poter ottenere il 100% in forma di capitale, il montante finale non deve superare 93mila euro circa.
Raggiunto il pensionamento, è facoltà di ogni contribuente decidere di non richiedere la prestazione e di mantenere in essere la posizione.
Si può continuare a contribuire al fondo e a godere della deducibilità fiscale nel limite annuo di 5.164,57 euro sui redditi da pensione oppure interrompere i versamenti. Questa scelta può essere sicuramente un investimento interessante per quei pensionati che non hanno necessità del capitale o della rendita del fondo pensione per mantenere il tenore di vita desiderato.
Nel caso in cui si verifichi il decesso dell’aderente, l’intero capitale maturato spetta agli eredi o ai beneficiari designati. La designazione può essere effettuata utilizzando la modulistica che ogni fondo pensione rende disponibile sul proprio sito internet (la designazione viene effettuata già in fase di apertura del fondo pensione) oppure può avvenire anche in sede testamentaria.
Ricordiamo infatti che, a differenza della pensione pubblica, per i fondi pensione è possibile scegliere chi designare ed è possibile anche attribuire a ogni beneficiario una percentuale differente di capitale.
Il riscatto da parte degli eredi o beneficiari è assoggettato alla tassazione più favorevole prevista dalla normativa di settore, con un’imposta sostitutiva del 15% che si riduce fino al 9% sulla base del periodo di permanenza nel fondo pensione.
Pertanto, nel caso della nostra lettrice, in caso di decesso a settant’anni, senza aver esercitato il diritto alla prestazione pensionistica, i suoi figli potranno riscattare l’intero capitale maturato e pagheranno una tassazione del 15% sui contributi dedotti dalla madre.
Risponde Consultique