L’Abf cambia idea e applica il criterio più sfavorevole nei confronti del cliente
Ormai sono tutti concordi: la sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia Ue va applicata anche in Italia. In caso di estinzione anticipata di un finanziamento il consumatore ha quindi diritto a una riduzione di tutti i costi, compresi quelli sostenuti inizialmente per remunerare attività destinate ad esaurirsi con la stipula del contratto, come per esempio le spese di istruttoria e le commissioni riconosciute all’intermediario del credito. Ma a non essere ancora chiaro a tutti, è il criterio di calcolo che occorre utili-zare per determinare la somma dei costi da rimborsare. In questi ultimi giorni sul sito dell’Abf (Arbitro bancario finanziario) sono state pubblicate a scoppio ritardato una serie di pronunce su vertenze inerenti estinzioni anticipate di contratti di cessione del quinto che i diversi collegi avevano preso nei mesi scorsi dopo la sentenza Lexitor. Decisioni che erano state prese tutte prima della pronuncia del Collegio di coordinamento dell’Abf n.26525 del 17 dicembre 2019, pubblicata invece tempestivamente, che ha applicato un metodo di calcolo del rimborso più favorevole alla società che ha concesso il prestito.
In particolare, le pronunce dei singoli collegi hanno restituito i costi con il criterio lineare del “pro rata temporis”, mentre il Collegio di Coordinamento dell’Abf ha poi consigliato e applicato il criterio “curva di interessi”, che prende in considerazione gli interessi futuri per rapportarli a tutti gli interessi previsti dal piano di ammortamento. «Quest’ultima modalità di calcolo - spiega Daniele Duca, analista di Consultique - risulta sfavorevole nei confronti del cliente, in quanto in genere i finanziamenti prevedono un rimborso alla francese che comporta il pagamento della quota interessi principalmente nelle rate iniziali. C’è comunque da dire che questo metodo si configura in linea con il principio dettato da Banca d’Italia del “tutto-TAN”, che prevede l’inclusione degli oneri iniziali all’interno del tasso di interesse». Una via che gli operatori sono sempre più convinti di seguire in futuro per ovviare alle problematiche generate dalla sentenza Lexitor.
Effettivamente il criterio della “curva di interessi” è quello che in termini di rimborso rispecchia e produce gli stessi risultati che si vogliono perseguire con il tuttoTAN. Si tratta di uno schema tariffario che incorpora nel tasso annuo nominale (Tan) la gran parte o tutti gli oneri connessi con il finanziamento, incluso il compenso per l’attività di intermediazione del credito. In questo modo viene assicurato, in modo più agevole, che in caso di rimborso anticipato la riduzione del costo totale del credito tenga conto di tutti i costi del finanziamento. Fino ad oggi, però, gli intermediari hanno caricato la maggior parte dei costi in fase di stipula del contratto. «E il rimborso dei costi “up front” - conclude Duca - risulterebbero in ogni caso maggiori nel caso venisse applicato il criterio “pro rata temporis”. Da notare, infine, che nelle prime decisioni dell’Abf non era previsto nei costi rimborsabili le spese di istruttoria». Ma anche su questo fronte il Collegio di Coordinamento dell’Abf ha deciso di seguire un’altra strada.