I fondi pensione e la difficile scelta nella giungla delle diverse rendite

Consultique
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I fondi pensione e la difficile scelta nella giungla delle diverse rendite

I fondi pensione e la difficile scelta nella giungla delle diverse rendite

 

Sono interessato a sottoscrivere un fondo pensione e mi sono imbattuto nei termini e nelle condizioni di diverse compagnie di assicurazione. Nel tentativo di scegliere il fondo pensione, infatti, ho valutato costi e performance passate dei diversi comparti offerti, ma ho un dubbio circa le tabelle di conversione. Ho provato a guardare le tavole di conversione in rendita di alcune compagnie e ho notato delle forti differenze: si va da 0,22 a 0,65 il che indicherebbe che la rendita sarebbe il triplo da una compagnia all’altra.
Inoltre, non è chiaro se le compagnie modificano o meno le tabelle di conversione periodicamente a loro discrezione. Possono farlo? Pensavo che, come nelle polizze vita di rendita, le tabelle di conversione fossero fissate al giorno di sottoscrizione.
Mi è stato anche evidenziato che a scadenza potrei dire al mio fondo pensione di fare il bonifico alla compagnia che forse opera a valori di conversione più convenienti. Ma così facendo é certo che i valori fra 30 anni saranno certamente quelli al momento della richiesta? Potete aiutarmi a capirci qualcosa in più?

La rendita è uno degli anelli deboli della previdenza complementare. Si versano su fondi pensione e Pip numerosi risparmi e spesso si resta delusi dell’importo che spetta al momento del pensionamento: la cosiddetta seconda pensione basta spesso per mangiare al ristorante una volta al mese. La motivazione va ricercata nell’esiguo montante maturato, ma anche nel difficile mercato delle rendite ancora poco sviluppato e per questo poco efficiente. Inoltre, non sempre al pensionamento vengono fornite (dai sindacati e dagli altri consulenti) le corrette indicazioni per effettuare una scelta razionale e consapevole. Il tema non è facile da affrontare.
Nei fondi pensione sono previste diverse tipologie di rendita.
«La prima è la rendita vitalizia non reversibile che si estingue con la premorienza del pensionato – spiegano da Consultique a cui abbiamo sottoposto il suo quesito –.
La seconda è la rendita reversibile, essa consiste in un pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita e successivamente, per l’intero importo o per una frazione dello stesso, al beneficiario designato (reversionario), se superstite».
La terza è la rendita certa per 5-10 anni poi vitalizia. Essa assicura il pagamento di una rendita, nel periodo quinquennale o decennale di certezza, al pensionato se vivente, ai beneficiari in caso di sua premorienza. Al termine di tale periodo la rendita diviene vitalizia, se il pensionato è ancora in vita, si estingue; invece, se nel frattempo è deceduto
La quarta è la rendita con restituzione del montante residuale (controassicurata). Essa consiste in un pagamento immediato di una rendita all'aderente fino a che rimane in vita. Al momento del suo decesso viene versato ai beneficiari il capitale residuo (in sintesi differenza tra montante rivalutato e rate già pagate), anche sotto forma di pagamento periodico.
La quinta è la rendita vitalizia Ltc (long term care) che prevede il pagamento immediato di una rendita all'aderente, fino a che rimane in vita. Il valore della rendita raddoppia qualora sopraggiungano situazioni di non autosufficienza, per tutto il periodo di loro permanenza. La rendita si estingue al decesso dell’aderente.
Dunque, tutti questi fattori (tipologia di opzione in rendita, costi, tasso tecnico, si veda scheda in pagina) fanno sì che non sia possibile tout court paragonare il valore di una rendita rispetto all’altra senza tener conto dei diversi fattori.
Infine, si sottolinea che le compagnie di assicurazione almeno nei tre anni antecedenti al pensionamento non possono modificare i coefficienti di conversione in rendita per gli aderenti.
«In ogni caso, le modifiche delle basi demografiche e finanziarie potranno avvenire solo al verificarsi di condizioni determinate, previste dalla normativa in materia di stabilità delle imprese di assicurazione – spiegano da Consultique – e comunque non avranno effetto nei confronti degli aderenti che iniziano a percepire la rendita nei tre anni successivi alle modifiche stesse. Inoltre, durante la fase di erogazione della rendita, non possono essere modificate le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita».
Circa il cambio di compagnia è possibile ma restando nell’ambito delle regole di portabilità della previdenza complementare.

Risponde Federica Pezzatti

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