Insieme a mia madre ho sottoscritto e acquistato delle azioni e delle obbligazioni subordinate che scadono nel 2021 dalla Banca Popolare di Bari che ci aveva rassicurato che si trattava di un ottimo investimento. Da circa tre anni abbiamo chiesto, prima verbalmente, alla Banca Popolare di Bari di venderci le azioni, ma non lo ha fatto. Poi abbiamo cambiato Banca e abbiamo fatto inoltrare dalla nuova banca numerose richieste di vendita, ma in data odierna non abbiamo ricevuto nessun riscontro e nessuna risposta. Appena abbiamo appreso la notizia della situazione critica, ci siamo recate nuovamente in Banca nella filiale di Polla (Salerno), ma nessuno dei funzionari ci dato risposta, ci hanno detto di far inoltrare di nuovo dalla nostra nuova banca la richiesta di vendita, ma loro non potevano fare nulla. Visto che ho letto sul vostro giornale che è possibile chiedere assistenza, gradiremmo se possibile avere maggiore chiarezza e se è fattibile richiedere eventuale mediazione, arbitrato o altra formula purché riusciamo a venirne fuori.
Lettera firmata (via e-mail)
RISPONDE CONSULTIQUE
«Il caso sottoposto evidenzia l’acquisto sia di azioni della Banca Popolare di Bari sia di obbligazioni subordinate dalla stessa emesse con scadenza 2021. Si può, quindi, approfittare dell’occasione per ricordare che il governo con la soluzione adottata per Banca Popolare di Bari non ha applicato la direttiva Brrd, tutelando di fatto gli obbligazionisti», spiega Rocco Probo, analista di Consultique.
Gli azionisti, invece, già danneggiati dalla progressiva contrazione del prezzo delle azioni registrato negli ultimi mesi, verranno colpiti anche dalla diluizione legata all’entrata di nuovo capitale. Il risparmiatore, se reputa di essere stato danneggiato dal comportamento dell’istituto, può ricorrere a mediazione, all’arbitrato o alla via giudiziaria. Gli elementi da analizzare, come sempre, sono la profilatura da parte dell’istituto del risparmiatore, la valutazione del rischio degli strumenti finan- ziari realizzata dalla stessa Banca
Popolare di Bari, eventuali carenze informative e le modalità di formazione del prezzo delle azioni della stessa Banca. Il caso sottoposto aggiunge, inoltre, una potenziale ulteriore criticità. Si fa, infatti, chiaro riferimento a ordini di vendita probabilmente non processati dalla Banca Popolare di Bari. «Su tale punto è utile richiamare la delibera numero 20.583 della Consob che applica sanzioni pecuniarie alla banca dopo aver rilevato violazioni nelle modalità di gestione degli ordini aventi a oggetto azioni proprie sul mercato secondario», spiega Probo. Si tratta pertanto di un’inadempienza dell’istituto, accertata dall’organo di vigilanza, che è necessario considerare all’interno del processo che si intende intraprendere. «Un’analisi più approfondita dovrà tuttavia considerare soprattutto le date e le modalità con cui gli ordini di vendita sono stati sottoposti», concludono da Consultique.