Tutte le applicazioni dell’aliquota al 12,5%

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Tutte le applicazioni dell’aliquota al 12,5%

Fonte: Plus, Il Sole 24 Ore; 10/07/2004


Costi / La mappa dei trattamenti fiscali

Tutte le applicazioni dell’aliquota al 12,5%

Le modalità dipendono dalla tipologia del prodotto e incidono in misure diverse sul rendimento

 

I risparmiatori residenti in Italia, persone fisiche, sono soggetti a differenti modalità di tassazione sulle quote di OICVM possedute. Il trattamento varia a seconda che i fondi  siano di diritto italiano o di diritto estero, in quest’ultimo caso l’ulteriore discriminante è la c.d. armonizzazione.


Ci pensa il gestore. Sui fondi mobiliari e Sicav italiani nonché per i fondi lussemburghesi storici è prevista l’applicazione un’imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato di gestione conseguito in ciascun anno. Alla fine di ogni anno la società di gestione preleva e versa all’erario un ammontare pari al 12,5% dell’incremento del patrimonio netto. La tassazione, però, è imputata giornalmente sulla quota del fondo che risulta, pertanto, al netto del prelievo fiscale maturato fino a quel giorno. Il sottoscrittore è quindi esentato dalla dichiarazione ai fini fiscali di eventuali guadagni ottenuti, perché l'imposta è stata già pagata in via sostitutiva dalla società di gestione. Tale tassazione è definita “per competenza” poiché il risparmiatore paga un’imposta su rendimenti maturati ma non ancora realizzati. Se, al contrario, il risultato lordo di gestione dovesse risultare negativo, le minusvalenze possono essere portate in detrazione d'imposta per i successivi quattro anni.


I fondi esteri. Il regime tributario dei proventi di capitali derivanti dall'investimento in fondi e SICAV di diritto estero assume aspetti diversi in relazione alla natura del fondo estero in cui l'investimento è stato effettuato. In particolare, i proventi relativi a quote di fondi armonizzati (e cioè conformi alle direttive comunitarie) commercializzati nel territorio dello Stato sono assoggettati a ritenuta del 12,50% a cura dell'intermediario residente incaricato del pagamento dei proventi medesimi. La tassazione è in capo al risparmiatore al momento dell’incasso del provento attraverso una ritenuta a titolo d’imposta senza alcun altro adempimento. Quindi, tramite la propria banca, si viene tassati solo quando si percepiscono effettivamente i relativi proventi. Questo principio è chiamato tassazione “per cassa”. Se, invece, il risparmiatore acquista direttamente all’estero quote di fondi armonizzati, quindi senza l’applicazione della ritenuta, essi devono essere indicati dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi e soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.


Soggetti all’irpef. Per quanto riguarda invece i proventi derivanti dall'investimento in fondi non armonizzati (diversi, cioè, da quelli conformi alle direttive comunitarie), la ritenuta del 12,50%, eventualmente applicata dall’intermediario, è sempre a titolo d'acconto. Essi devono essere indicati dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi ed inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef. Anche la fiscalità applicata agli ETF è differente a seconda che l'ETF sia "armonizzato" (cioè conforme alle direttive europee) oppure "non armonizzato" (cioè non conforme alle direttive europee). Sulla prima tipologia viene effettuata direttamente dall’intermediario una ritenuta a titolo di imposta del 12,5% al momento del realizzo del proventi. L'investitore privato non è gravato da alcun onere amministrativo/contabile e nessun provento deve essere riportato nella propria dichiarazione dei redditi. Per gli ETF non armonizzati bisogna distinguere tra redditi di capitale e redditi diversi.  Ai  "redditi di capitale", cioè i dividendi incassati e il Delta NAV (NAV del giorno di vendita - NAV del giorno di acquisto), concorrono a formare il reddito imponibile del sottoscrittore e sono assoggettati alla tassazione progressiva IRPEF, mentre sui "redditi diversi" dati da [(Prezzo Vendita - Prezzo Acquisto) - (Nav del giorno di vendita - NAV del giorno di acquisto)] l'intermediario applica una ritenuta a titolo di imposta del 12,5%.


 

                                                                                                                                                                            Giuseppe Romano, Direttore ufficio Studi Consultique